Da un punto di vista strettamente giuridico la mediazione viene definita come “l’attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ed il successivo D.M. n. 180/2010, figli della Direttiva comunitaria 2008/52, hanno in parte riformato la materia della “mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale” prevedendo l’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione in tutte le controversie in materia di:
– condominio;
– diritti reali (proprietà, usufrutto, uso ecc.);
– divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia;
– locazione, comodato, affitto di aziende;
– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
– contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Ciò significa che, fermi restando i casi in cui le parti decidano volontariamente di rivolgersi ad un Mediatore per tentare di raggiungere una soluzione bonaria in una lite tra loro insorta, nelle controversie riguardanti una delle materie sopra elencate il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Fuori dai casi in cui il procedimento di conciliazione è indicato come obbligatorio dal Legislatore, le parti possono comunque decidere volontariamente di rivolgersi ad un
Mediatore per tentare di risolvere una lite tra loro insorta sia prima sia durante il processo.
Inoltre, la Mediazione può essere sollecitata anche dal Giudice che, anche in sede di appello, può invitare le parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni.
In definitiva, ad oggi, la normativa sopra richiamata ha individuato tre tipologie di mediazione:
– MEDIAZIONE FACOLTATIVA: le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della controversia, senza dunque ricorrere al Giudice.
– MEDIAZIONE DEMANDATA: il giudice può invitare le parti a tentare di risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di Mediazione se la natura dalla causa e/o le risultanze
dell’istruttoria lo suggeriscano.
– MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la Mediazione diventa condizione di procedibilità per l’avvio del processo in alcune materie (condominio, locazioni, comodato, affitto di aziende,
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Il procedimento di Mediazione si svolge presso gli “Organismi di mediazione”, Enti Pubblici o privati che offrono specifiche garanzie di serietà ed efficienza, iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Detti Organismi, presso cui sono iscritti i mediatori, erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, previa approvazione del Ministero della Giustizia.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo civile può iniziare o proseguire.
La Mediazione viene avviata a seguito della presentazione della relativa domanda presso l’organismo di mediazione prescelto dalle parti cui segue la designazione di un mediatore
e la fissazione del primo incontro tra le parti.
Il Mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia e se la conciliazione riesce, redige un verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
Al contrario, se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Il procedimento di Mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il Mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.